STATUTO
CONSULTA PERMANENTE DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI
DELLA PROVINCIA DI TORINO
TITOLO I – Denominazione, Sede, Durata
ART. 1
Il Presente statuto regola la Consulta Permanente degli Ordini e Collegi professionali della Provincia di Torino (in seguito "Consulta"), associazione costituita, a norma degli art. 36 e seguenti del Codice Civile, tra gli Ordini e Collegi competenti a livello provinciale.
ART.2
La Consulta di Torino ha sede presso la Provincia di Torino in Torino, Via Maria Vittoria, 12.
La sede operativa sarà di norma presso l’ordine professionale cui appartiene il Presidente in carica.
La durata della Consulta è illimitata fino a deliberazione di scioglimento assunta dal Consiglio.
TITOLO II – Scopo, Oggetto
ART. 3
La Consulta non ha fini di lucro e si ripromette di operare a livello provinciale in conformità alle norme istitutive degli enti associati, nel pieno rispetto dell’autonomia di ciascuno e nella consapevolezza delle rispettive funzioni e specificità al fine di:
ART.4
Per il conseguimento degli scopi di cui al precedente articolo 3 la Consulta svolge le seguenti attività:
TITOLO III – Associati
ART.5
Fanno parte della Consulta gli Ordini e Collegi professionali competenti a livello provinciale che ne hanno sottoscritto l’atto costitutivo o che vi siano successivamente ammessi. L’adesione alla Consulta comporta l’accettazione del presente Statuto.
ART. 6
Ciascun associato è tenuto a concorrere alle spese ordinarie di funzionamento della Consulta nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio.
ART. 7
L’Ammissione dell’ente che richiede di associarsi avviene, su richiesta dello stesso, con delibera del Consiglio, valutata la sussistenza dei requisiti previsti dal presente Statuto.
ART. 8
Ciascun associato può recedere dalla Consulta in qualunque momento dandone comunicazione scritta al Presidente.
Il recesso ha effetto dal 1° gennaio successivo, fermo restando l’obbligo di pagare la quota associativa relativa all’anno in corso.
L’esclusione dell’associato è deliberata dal Consiglio in presenza di gravi violazioni del presente Statuto o del mancato pagamento della quota annuale.
TITOLO IV – Regolamento degli Organi Associativi
ART. 9
Sono organi della Consulta:
ART. 10
Il Consiglio è composto dai Presidenti o loro delegati di ciascun ente associato in regola con i pagamenti dovuti alla Consulta.
Ogni associato ha diritto di esprimere un solo voto.
ART. 11
Il Consiglio delibera su:
Il Vice Presidente più anziano di età assume la funzione di Vice Presidente Vicario
ART. 12
Il Consiglio elegge ogni due anni tra i propri componenti il Presidente, tre Vice Presidenti, di cui uno Vicario, il Segretario ed il Tesoriere.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente Vicario.
ART. 13
Il Presidente convoca il Consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni tre mesi, con preavviso – salvo i casi di particolare necessità ed urgenza - di otto giorni, nonché entro quindici giorni da quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli associati che abbiano titolo per parteciparvi.
Le riunioni del Consiglio sono valide quando sono presenti i rappresentanti della maggioranza degli Ordini e dei Collegi associati.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario.
La convocazione può essere effettuata con lettera, fax o posta elettronica e deve contenere l’indicazione degli argomenti da trattare, nonché il giorno, luogo e ora della riunione.
ART. 14
Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con la maggioranza dei voti dei presenti. Per modificare l’atto costitutivo e lo Statuto occorrono la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
TITOLO V – Presidente – Segretario – Tesoriere
ART. 15
Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Consulta nei confronti dei terzi ed in giudizio.
Il Presidente dura in carica due anni e non è rieleggibile nella carica in modo consecutivo.
ART. 16
Il Segretario cura la stesura dei verbali e sovraintende alla Segreteria.
Il Tesoriere presenta al Consiglio per l’approvazione il conto consuntivo ed il conto di previsione entro il 30 aprile di ogni anno.
ART. 17
Qualora nel corso del mandato il Presidente o gli altri componenti del Consiglio perdono la qualità di legale rappresentante dell’ente associato che li ha espressi, o comunque cessino dalla carica che ivi ricoprivano, essi mantengono la carica nella Consulta fino alla scadenza del mandato nella stessa, tranne nel caso in cui gli enti associati che li hanno espressi manifestino una volontà contraria.
TITOLO VI – Patrimonio, Esercizio
ART. 18
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
ART. 19
IL patrimonio della Consulta è costituito da :
Il patrimonio non può essere ripartito tra gli associati durante l’esistenza della Consulta.
TITOLO VII – Disposizioni Finali
ART. 20
In caso di scioglimento per qualunque causa della Consulta, il patrimonio, dopo aver soddisfatto tutti gli eventuali debiti, verrà devoluto ad altri enti aventi per legge, statuto o regolamento scopi analoghi, od a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 21
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge.